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L'angolo dell'esperto

L’offerta economicamente più vantaggiosa

2022
22Novembre

L’art. 95 del codice degli appalti pubblici disciplina i criteri di aggiudicazione che sono i seguenti:

- il minor prezzo (comma 4);

- l’offerta economicamente più vantaggiosa (comma 3).

Applicando quest’ultimo criterio la stazione appaltante confronta le offerte con riguardo al miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, pertanto, la valutazione dell’offerta non è solo basata sull’elemento prezzo, ma assume un peso particolarmente rilevante la parte tecnico-qualitativa.

Il comma 6 dell’art. 95 precisa, al secondo capoverso, che l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto.

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere utilizzata esclusivamente in determinate ipotesi previste dal codice al comma 3 e più precisamente per:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo (quest’ultimo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 20, lettera t), della legge n. 55 del 2019).

Nella documentazione di gara, la stazione appaltante attribuisce un punteggio massimo attribuibile per l’elemento qualitativo dell’offerta ed un punteggio massimo attribuibile per l’elemento prezzo, attraverso l’applicazione di formule individuate appositamente. 

Il D.Lgs. 50/2016 non determina l’applicazione delle formule, quindi, per capire quale sia il metodo di calcolo dei punteggi dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario fare riferimento alle Linee Guida n. 2 dell’ANAC.

Per quanto concerne il peso che la valutazione dell’elemento qualitativo debba avere sull’offerta complessiva, si prenda in considerazione il testo del comma 10-bis del codice, laddove prevede che la stazione appaltante può prevedere un tetto massimo per l’attribuzione del punteggio economico, fissandolo al 30% dell’offerta globale, mentre nulla dice per l’attribuzione del punteggio sull’elemento qualitativo, pertanto, alla parte tecnico-qualitativa dell’offerta si potrà avere un minimo del 70% di punteggio attribuibile fino ad arrivare ad attribuire l’intero 100% del punteggio e non attribuire nulla invece all’elemento prezzo.

Si precisa, infine, che i punteggi sono attribuiti in base a criteri di valutazione che la stazione appaltante deve esplicitare già nella documentazione di gara e devono essere conosciuti da tutti i concorrenti e non devono essere discriminatori. Il singolo criterio, può anche essere suddiviso in ulteriori sub-criteri al quale corrisponderà un punteggio individuale. Tali criteri ed eventuali sub-criteri formeranno l’elemento base per la valutazione delle offerte pervenute da parte della commissione giudicatrice.

Un’analisi più approfondita merita, inoltre, l’intervento dell’art. 47 del D.L. 77/2021 (decreto semplificazione bis) che disciplina la previsione obbligatoria dei criteri di valutazione relativamente alle pari opportunità ed inclusione lavorativa delle persone disabili nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC.

Stesso dicasi per la legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modifiche, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che con l’art. 34 introduce, all’articolo 95, comma 13, del Codice, tra i criteri premiali che le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere, ai fini dell’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica, “l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”.

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