News / Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico
L'angolo dell'esperto

Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico

2022
25Ottobre

Una delle disposizioni ancora non attuate del codice è l’applicazione dell’art. 81, commi 4-bis che recita così:
Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 che l’operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.


Dal 25 ottobre diventa operativo sul portale dell’ANAC il nuovo Fascicolo Virtuale degli Operatori Economici che consente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento. Tale fascicolo sarà obbligatorio a partire dalla metà di novembre e sostituirà definitivamente il sistema AVCPASS.


Si precisa che, il "fascicolo virtuale dell’operatore economico" si colloca tra le misure di semplificazione in materia di contratti pubblici previste dal PNRR e dal Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, che ne ha affidato la realizzazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.


A differenza dal sistema AVCPASS, il nuovo sistema estende la verifica alla fase di esecuzione del contratto, permettendo di raccogliere i dati anche per l’impresa subappaltatrice. Infatti, l’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell’impresa subappaltatrice.


Il FVOE consente alle stazioni appaltanti l’acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici; agli operatori economici l’inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico; il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell’esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l’accesso ai documenti a comprova, nel limite di validità temporale. Tutto ciò renderà più semplice e snello il procedimento di verifica degli o.e. che porta verso l’aggiudicazione.


Tra le altre novità si rileva che a seguito dell’utilizzo del nuovo sistema sarà ampliata la richiesta dei dati per il sistema SIMOG in fase di rilascio del CIG. Tali dati saranno integrati con quelli riguardanti i requisiti di partecipazione; la stazione appaltante dovrà nominare, nell’ambito di ogni procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti. Il RUP comunicherà tali soggetti a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione comunicata al sistema SIMOG.


Con il fascicolo saranno disponibili la visura del registro delle imprese, il certificato del casellario giudiziale integrale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative, il certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, la comunicazione di regolarità fiscale e la comunicazione Antimafia, nonché per quanto riguarda la documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario anche le attestazioni SOA, i C.E.L. e le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio dell’Autorità da parte dei soggetti partecipanti.

Vuoi maggiori chiarimenti? Potrebbe interessarti il nostro webinar!