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Affidamenti diretti e deroghe alle procedure sotto soglia comunitaria: circolare MIT N. 298/2023

2023
21Dicembre

Affidamenti diretti

Nel corso degli ultimi anni le soglie per l’affidamento diretto hanno subito notevoli modifiche.

Inizialmente l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 consentiva gli affidamenti diretti per acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione dei lavori per importi inferiori a 40.000 euro. Sempre in vigenza del codice 2016, con il verificarsi degli eventi pandemici da Covid-19 nel periodo emergenziale, l’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) è intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici introducendo inizialmente deroghe previste in scadenza al 31/12/2021 poi valide fino al 30/06/2023, con il successivo D.L. 31/05/2021, n. 77.

Le soglie per gli affidamenti diretti sono passati inizialmente ad euro 150.000 per l’esecuzione dei lavori e 75.000 euro per l’acquisto di beni e servizi, compresi i servizi di ingegneria ed architettura e per i servizi di progettazione, e solo per quest’ultime da 75.000 euro a 139.000 euro.

L’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, inserito nella Parte I dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, individua le soglie attraverso cui le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto dei contratti di lavori fino ad un importo massimo di euro 150.000 (comma 1, lett. a), e per servizi e forniture attraverso fino ad un importo massimo di euro 140.000 (comma 1 lett. b).

Disciplina del principio di rotazione nel nuovo codice

Per l’espletamento di procedure sottosoglia ed affidamenti diretti le stazioni appaltanti dovranno applicare il principio di rotazione degli affidamenti così come previsto dall’art. 49, il quale vieta l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Soffermandoci a quanto stabilito dall’art. 49, comma 4 e da quanto riportato anche nella relazione illustrativa al codice, la deroga all’applicazione del principio di rotazione si avrà solo in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, pertanto, in tale ipotesi e a condizione che le predette condizioni sussistano tutte contestualmente,  il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Procedure ordinarie per importi inferiori alla soglia comunitaria

Di recente, il MIT con la circolare n. 298 del 20 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di giovedì 23 novembre ha chiarito in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie anche nei contratti sotto soglia.

Il dubbio interpretativo è sorto a causa della lettura del dispositivo dell’art. 50 del nuovo codice che sembra non prevedere alcuna possibilità di utilizzo di altre procedure se non quelle indicate.

Il MIT precisa, invece, nella propria circolare, che le disposizioni contenute nell’art. 50 del codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE.

Pertanto, anche per i contratti aventi importi inferiori alle soglie comunitarie, sarà possibile avviare procedure ordinarie.

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