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Verifiche dei requisiti per gli affidamenti entro i 40 mila euro: tra semplificazione, accelerazione e fiducia dell’azione amministrativa.

2023
23Novembre

Rispetto alle norme previste per gli appalti sopra la soglia comunitaria, il D.Lgs. n. 36/2023 prevede una disciplina derogatoria a favore degli appalti (“semplificati”) sotto soglia.

A tal proposito, relativamente agli adempimenti delle verifiche dei requisiti da espletare in capo all’aggiudicatario, l’articolo 52 del D.Lgs. 36/2023, denominato controllo sul possesso dei requisiti, dispone che: “nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”.

Per queste tipologie di affidamenti, quindi, la stazione appaltante non dovrà verificare sempre in modo sistematico il possesso dei requisiti dell’affidatario, ma dovrà, pertanto, acquisire attraverso una semplice dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento. Resta ferma la possibilità, da parte degli operatori economici, di autodichiarare il possesso dei requisiti attraverso l’utilizzo del formulario DGUE oppure, semplicemente, tramite una propria autodichiarazione.

Questo tipo di controllo sul possesso dei requisiti è ancora più semplificato rispetto a quanto già previsto dalle linee guida ANAC n. 4 per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, il quale prevedeva un regime di alleggerimento delle verifiche suddividendole in tre distinte fasce, a seconda dell’importo: fino a 5.000,00 euro; superiore ai 5.000 ed inferiore ai 20.000 euro; superiore ai 20.000 euro fino a 40.000 euro.

I controlli da parte del RUP aumentavano via via gli importi crescevano, pertanto, il RUP veniva chiamato a fare verifiche più approfondite a seconda dell’importo dell’affidamento.

Oggi, invece, ogni Stazione Appaltante, al fine di garantire la massima trasparenza nel proprio operato, deve dotarsi di un proprio regolamento nel quale deciderà le modalità del sorteggio degli operatori economici da verificare.

Questa pratica è stata attuata anche in applicazione del principio di fiducia dettato dall’art. 2 del nuovo codice e quindi riferibile ad una reciproca collaborazione tra i funzionari della pubblica amministrazione e gli operatori economici. Si veda a tal proposito la relazione che accompagna il codice dove viene descritta perfettamente la ratio di tale principio. Principio che tende a rendere più celere e più responsabile l’azione amministrativa. Tale principio è strettamente collegato con il principio del risultato, ossia il raggiungimento dell’interesse pubblico primario che si realizza con l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e miglior rapporto qualità/prezzo sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Ma cosa succede se nel corso delle verifiche a campione ci si accorge che l’operatore economico non possiede i requisiti autodichiarati?

Lo stesso articolo 52, al comma 2 prevede che “quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento”.

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