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Il DGUE attualmente in uso potrà essere utilizzato nelle procedure di gara del nuovo codice degli appalti?

2023
27Luglio

Con nota protocollo n. 6212 del 30/06/2023, viene emanato un comunicato quale aggiornamento delle Linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare n. 3 del 18.7.2016, dal quale si evince, in particolare che, i riferimenti normativi al D. Lgs. 50/2016 contenuti nel DGUE devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D. Lgs. 36/2023. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nelle more del tempestivo aggiornamento degli allegati delle menzionate Linee guida di AgID e del conseguente recepimento delle modifiche da parte degli stessi, continuano a utilizzare la modulistica attualmente in uso.

Per le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, l’articolo 52 del Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità."

Le Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT" sono pubblicate da AgID al seguente indirizzo:

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/procurement/documento-gara-unico-europeo

 

Si allega il modulo DGUE messo a disposizione da AGID:

MODULO DGUE

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